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📕 Libri Liberi: Un trattato contro il traffico degli schiavi

Karl Marx

Un trattato contro il traffico degli schiavi
(1862)

Londra, 18 maggio 1862
Il trattato per la soppressione della tratta degli schiavi stipulato fra Stati  Uniti ed Inghilterra il 7 aprile di quest'anno a Washington ci è ora comunicato in extenso dai giornali americani.I punti essenziali di questo importante
documento sono i seguenti: il diritto di perquisizione è reciproco, ma potrà
essere esercitato soltanto da quelle navi da guerra, di entrambe le parti, che
avranno ricevuto una speciale autorizzazione a farlo da una delle potenze
firmatarie. Periodicamente le potenze aderenti al trattato si forniranno
vicendevolmente statistiche complete sulle unità delle loro flotte incaricate di
sorvegliare il traffico dei negri. Il diritto di perquisizione potrà essere
esercitato solo sui mercantili che si troveranno entro un raggio di 200 miglia
dalla costa africana e a sud di 32 gradi di latitudine nord, e entro 30 miglia
nautiche dalla costa di Cuba. La perquisizione, sia di navi inglesi da parte di
incrociatori americani sia di navi americane da parte di incrociatori inglesi,
non avrà luogo in quella parte di mare compresa nelle acque territoriali inglesi
o americane (cioè entro 3 miglia nautiche dalla costa), né davanti ai porti o
alle colonie di potenze straniere.
Tribunali delle prede formati per metà da inglesi e per metà da americani e
residenti della Sierra Leone, a Città del Capo e a New York, pronunzieranno le
sentenze relative alle navi catturate. In caso di condanna di una nave, la cui
ciurma sarà consegnata alle autorità della nazione di cui la nave batteva
bandiera, finché questo sarà possibile senza affrontare spese esorbitanti. Non
solo la ciurma (compreso il capitano, il secondo ecc.) ma anche i proprietari
della nave incorreranno nelle sanzioni penali in vigore nel paese. L'indennizzo
dei proprietari dei mercantili assolti dai tribunali misti dovrà essere pagato
entro un anno dalla potenza sotto la cui bandiera viaggiava la nave da guerra
assalitrice. Si considera motivo legale per la cattura delle navi non solo la
presenza di schiavi negri a bordo, ma anche di accorgimenti apportati nella
costruzione della nave al fine di facilitare la tratta dei negri, manette,
catene e altri strumenti per tenere in custodia i negri e, infine, riserve di
provviste che non siano in relazione alle esigenze dell'equipaggio. Una nave
sulla quale vengano trovate tali cose sospette dovrà provare la sua innocenza, e
anche nel caso di assoluzione non potrà reclamare alcun indennizzo.
I comandanti degli incrociatori che abusino della autorità loro conferita dal
trattato dovranno esser puniti dai rispettivi governi. Se il comandante di un
incrociatore di una delle potenze firmatarie dovesse avere il sospetto che un
mercantile scortato da una o più navi da guerra dell'altra potenza firmataria
abbia negri a bordo, o sia implicato nella tratta di schiavi africani, o sia
attrezzato per tale commercio, dovrà comunicare i suoi sospetti al comandante
della scorta e perquisire in sua compagnia la nave sospetta; se rientrerà nella
categoria prevista dal trattato, tale nave dovrà esser portata fino al luogo di
residenza di uno dei tribunali misti. I negri trovati a bordo delle navi
condannate saranno messi a disposizione del governo di cui batte bandiera la
nave che avrà operato la cattura. Essi dovranno essere messi immediatamente in
libertà e rimanere liberi sotto la garanzia del governo nel cui territorio si
trovano. Il trattato potrà essere denunziato solo dopo dieci anni e resterà in
vigore per una anno intero a partire dalla denunzia di una delle parti
contraenti.
La tratta dei negri ha ricevuto un colpo mortale da questo trattato
anglo-americano -
conseguenza della guerra civile americana. Il trattato acquisterà un'efficacia
ancora maggiore con l'approvazione del disegno di legge presentato recentemente
dal senatore Sumner, che revoca la legge del 1808 sul traffico dei negri sulle
coste degli Stati Uniti. Tale disegno di legge paralizzerà in larga misura il
commercio che gli stati che allevano negri (gli stati schiavisti di frontiera)
esercitano con gli stati che si servono di mano d'opera negra (gli stati
schiavisti propriamente detti).
Die Presse, 22 maggio 1862

Trascritto da Roberto Saranga, Ottobre 2000


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