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Segue articolo: Il nuovo regalo di Passera alle compagnie petrolifere

Con Decreto Ministeriale 22 marzo 2013, il ministero dello sviluppo economico di un governo uscente in piena attività, retto da Corrado Passera, ha determinato nuove riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di  idrocarburi per l’anno 2012. Il provvedimento che richiama il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, influenzerebbe direttamente anche  gettito del 7% complessive che finanzia le cosiddette royalties, attraverso l’applicazione di nuove riduzioni del gettito di dette aliquote. L’articolo 19 del decreto legislativo 625/1996 che disciplina la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce infatti che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l’anno 1997 – siano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle finanze, per le funzioni ora attribuite all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell’articolo 19.
In sostanza attribuisce al ministero dello sviluppo economico la facoltà di apportare modifiche alle riduzioni del valore unitario delle aliquote di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996 che si applicano – è scritto nel decreto approvato – a decorrere dal 1° gennaio 2002, alle sole produzioni di idrocarburi liquidi, visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del decreto legislativo n. 625/1996 ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997.
Tale decreto è stato adottato dopo aver sentito la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie – C.I.R.M. – Sezione c, istituita presso la Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, che assolve alle funzioni della Commissione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996. Il ministero dello sviluppo economico ha quindi ritenuto di condividere il parere espresso nella seduta del 6 marzo 2013 della citata Commissione, secondo il quale, ai fini della determinazione delle detrazioni per l’aliquota di prodotto della produzione da applicare alle produzioni di idrocarburi liquidi per l’anno 2012, è adeguato considerare pariteticamente, i due indicatori statistici di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 625/1996 con la variazione complessiva, a partire dal 1996, del 33,05% e di definire per l’anno 2012 l’incremento dell’8,8% dei valori riconosciuti con decreto interministeriale 31 marzo 2008.
Alla luce di tutte queste considerazioni,  le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, sono rideterminate per l’anno 2012 nelle seguenti misure: – 20,6144 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma; – 41,2287 euro per tonnellata di olio prodotto in mare; – 0,000687 euro/kg per ogni 5 km di condotta, con esclusione dei primi 30 km, e con un massimo di 20,6144 euro/t.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure – è scritto nel decreto – in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di quanti attribuiscono alle royalties priorità assoluta. Royalties destinate a ridursi ulteriormente dunque, a vantaggio delle compagnie petrolifere.
In parole povere il ministero dello sviluppo economico Passera favorisce ancora una volta le attività estrattive delle compagnie petrolifere, stabilendo forti agevolazioni economiche per le estrazioni in terra ed in mare, stabilendo una sorta di franchigia per la realizzazione di oleodotti sino a 30 Km di lunghezza, che le compagnie avranno cura, così come per le aree interessate dalle concessioni dove si estrae gas, a tenere al di sotto del limite dei 30 Km lineari di oleodotto, per non pagare l’aliquota da versare allo Stato. Un nuovo sgravio fiscale che si aggiunge ai molteplici già accordati  nel quadro della Strategia Energetica Nazionale Clini-Passera che punta sullo sviluppo delle fonti fossili, con buona pace per la quantità di royalties, alias compensazioni ambientali, nei territori interessati dalle impattanti attività petrolifere.
  
(www.olambientalista.it)

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