Segue articolo: Il nuovo regalo di Passera alle compagnie petrolifere
Con Decreto Ministeriale 22 marzo 2013,
il ministero dello sviluppo economico di un governo uscente in piena
attività, retto da Corrado Passera, ha determinato nuove riduzioni del
valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di
idrocarburi per l’anno 2012. Il provvedimento che richiama il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di
attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi, influenzerebbe direttamente anche gettito del 7% complessive
che finanzia le cosiddette royalties, attraverso l’applicazione di
nuove riduzioni del gettito di dette aliquote. L’articolo 19 del decreto
legislativo 625/1996 che disciplina la corresponsione delle aliquote di
prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce infatti che le
riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente
comma 6 per l’anno 1997 – siano per gli anni successivi determinate con
decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato,
ora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
delle finanze, per le funzioni ora attribuite all’Agenzia dei Monopoli e
delle Dogane, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7
dell’articolo 19.
In sostanza attribuisce al ministero dello sviluppo economico la
facoltà di apportare modifiche alle riduzioni del valore unitario delle
aliquote di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n.
625/1996 che si applicano – è scritto nel decreto approvato – a
decorrere dal 1° gennaio 2002, alle sole produzioni di idrocarburi
liquidi, visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla
produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di
prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi
dell’articolo 19, comma 7 del decreto legislativo n. 625/1996 ai fini
della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997.
Tale decreto è stato adottato dopo aver sentito la Commissione per
gli idrocarburi e le risorse minerarie – C.I.R.M. – Sezione c, istituita
presso la Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie
dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 78, che assolve alle funzioni della Commissione di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996. Il ministero dello
sviluppo economico ha quindi ritenuto di condividere il parere espresso
nella seduta del 6 marzo 2013 della citata Commissione, secondo il
quale, ai fini della determinazione delle detrazioni per l’aliquota di
prodotto della produzione da applicare alle produzioni di idrocarburi
liquidi per l’anno 2012, è adeguato considerare pariteticamente, i due
indicatori statistici di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto
legislativo n. 625/1996 con la variazione complessiva, a partire dal
1996, del 33,05% e di definire per l’anno 2012 l’incremento dell’8,8%
dei valori riconosciuti con decreto interministeriale 31 marzo 2008.
Alla luce di tutte queste considerazioni, le riduzioni del valore
unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996 n. 625, sono rideterminate per l’anno 2012
nelle seguenti misure: – 20,6144 euro per tonnellata di olio prodotto in
terraferma; – 41,2287 euro per tonnellata di olio prodotto in mare; –
0,000687 euro/kg per ogni 5 km di condotta, con esclusione dei primi 30
km, e con un massimo di 20,6144 euro/t.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure – è scritto nel decreto – in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I
termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del
provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di
giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
da parte di quanti attribuiscono alle royalties priorità assoluta.
Royalties destinate a ridursi ulteriormente dunque, a vantaggio delle
compagnie petrolifere.
In parole povere il ministero dello sviluppo economico Passera favorisce ancora una volta le attività estrattive delle compagnie petrolifere,
stabilendo forti agevolazioni economiche per le estrazioni in terra ed
in mare, stabilendo una sorta di franchigia per la realizzazione di
oleodotti sino a 30 Km di lunghezza, che le compagnie avranno cura, così
come per le aree interessate dalle concessioni dove si estrae gas, a
tenere al di sotto del limite dei 30 Km lineari di oleodotto, per non
pagare l’aliquota da versare allo Stato. Un nuovo sgravio fiscale che si aggiunge ai molteplici già accordati nel quadro della Strategia Energetica Nazionale Clini-Passera che punta sullo sviluppo delle fonti fossili, con
buona pace per la quantità di royalties, alias compensazioni
ambientali, nei territori interessati dalle impattanti attività
petrolifere.
(www.olambientalista.it)